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Legge 25/03/1982 n. 94
Art. 4. Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia. Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi, anche a mezzo di concessioni, a soggetti ritenuti idonei. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi. Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria. Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982 83. Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamento quale contributo in conto capitale fi- no alla metà dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti. A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere assegnato solo un finanziamento non superiore al quaranta per cento della spesa necessaria per la realizzazione del programma medesimo. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 457, è sostituita dalla seguente: "f) determina le quote, per un importo non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale".
Art. 5. L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965 n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965 n. 1179, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare che sia stipulato a norma dell'articolo 1351 del Codice civile. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre documentazione dei prescritti requisiti. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra decorre da tale data". Dopo la lettera q) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978 n. 457, è aggiunta la seguente lettera: "r) propone al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 Dopo la lettera e) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978 n. 457, è aggiunta la seguente lettera: "f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito". L'articolo 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978 n. 457, è sostituito dal seguente: "Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette". Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e differito al 1° gennaio 1984. Dopo il primo comma dell'articolo 56 della legge 5 agosto 1978 n. 457, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente, si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con deliberazione del CER". Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978 n. 457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nella quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche. Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari di cui all'art. 18, L. 5 agosto 1978 n. 457. Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, è sostitutivo dei seguenti: "Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'articolo
9 n. 5, della legge 5 agosto 1978 n. 457, nell'ambito della stessa regione. Almeno il 50 per cento degli interventi è localizzato nei comuni che abbiano, mediante apposita dichiarazione da inviare alla regione ed al CER, attestato l'effettiva disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi medesimi". Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER . In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera h), e 10 lettera
a), della legge 5 agosto 1978 n. 457 , il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima. Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti. Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'articolo 13, lettera c), della legge 5 agosto 1978 n. 457 . Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 , e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'art. 10, L. 8 a gosto 1977 n. 513 ,nonchè al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980 n. 25. A tali iniziative è applicabile l'art. 10, L. 8 agosto 1977 n. 513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al precedente comma . Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975 n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'articolo 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980 n. 385, è sostituito dal seguente: "Un acconto pari all'80% per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, prevista dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione del possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà". I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980 n. 874 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania .
Art. 5-bis. Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento. Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.
Art. 5-ter. Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978 n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei accennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso. "Per i mutui integrativi che possono essere accordati sulla base della delibera adottata dal CER in data 4 gennaio 1983, anche sui finanziamenti totalmente erogati, lo stesso Comitato provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa all'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965 n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965 n. 1179, e successive modificazioni ed inte grazioni, e l'onere previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del medesimo decreto- legge ovvero dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o per gli assegnatari il cui reddito sia compreso fra il limite di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975 n. 492, ed il maggiore dei limiti in vigore ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 457, e successive modificazioni, alla data dell'atto di vendita o di assegnazione. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 3,5 per cento all'anno, oltre al rimborso del capitale. Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante. Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, potrà essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso. All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire 10 miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983".
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